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Lupiae: “Irresponsabile creare agitazione nei lavoratori”

“Più volte ho cercato, e i miei post lo dimostrano, di richiamare tutti ad un senso di responsabilità che valichi lo spazio politico del “noi”/ voi”, nell’interesse, secondo me, superiore dei lavoratori e delle loro famiglie. Leggo che, nostro malgrado, tale invito rimane lettera morta e, per questo, in ordine all’ennesima conferenza stampa tenutasi ieri, ritengo opportuno fare dei chiarimenti.

Preliminarmente pare solo il caso di chiarire che la domanda di concordato preventivo può essere presentata solo dall’organo amministrativo e non dal socio unico, che non ha alcun titolo per sottoscrivere neanche la procura alle liti ai fini della proposizione del ricorso richiamato.

Quanto ai numeri riportati, mi piace procedere con ordine:

La somma di € 450.000,00, necessaria per pagare i professionisti incaricati dall’azienda, non è in alcun modo determinata nel suo ammontare, in quanto viene decisa dal Tribunale e, comunque, in genere va nella cosiddetta Prededuzione, ossia viene liquidata assieme agli altri debiti da tacitare.

La procedura di cosiddetta Ristrutturazione del debito, di cui all’art. 182 bis della Legge Fallimentare, non è inconciliabile con l’inizio della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, la cui scelta circa l’una o l’altra ipotesi, verrà adottata dai professionisti incaricati, che potranno, in seguito alla eventuale proposizione della domanda di concordato in bianco, propendere per l’una (concordato preventivo in continuità aziendale) o l’altra ipotesi (accordo di ristrutturazione del debito). Entrambe necessitano di una relazione sulla asseverazione dei debiti.

Il sindaco non ha spinto nessuno verso il ricorso a tali procedure ma, di fronte alla comunicazione con cui i revisori dei conti annunciavano l’assenza di liquidità, a tutela di tutti, ha chiesto di valutare le opportune conseguenze, assumendo l’onere di pagare gli stipendi da ottobre a dicembre direttamente.

Non tutti i privilegi sono uguali, come il consigliere Messuti sa bene, ed invero quelli inerenti alle retribuzioni ed al Tfr prevalgono su quelli delle banche ed Agenzia delle Entrate, per intenderci. In ogni caso, pare solo il caso di ricordare come, ai sensi dell’art. 182 ter L.F., siano oggetto di rinegoziazione i debiti derivanti da interessi, sanzioni, e non anche il Tfr, le cui quote devono essere accantonate mensilmente, uscendo di fatto dalla disponibilità dell’azienda.

Da quanto risulta allo scrivente, a seguito della riforma delle procedure richiamate, la votazione del comitato dei creditori, riveste carattere obbligatorio ma non vincolante, rimanendo nella discrezionalità del Giudice ogni definitiva determinazione.

Questi alcuni chiarimenti che ritengo utili alla discussione così come ritengo necessario rimarcare quanto ritengo inappropriato ed irresponsabile svolgere una complessa azione di risanamento in conferenza stampa, creando la consueta agitazione dei lavoratori, che da anni patiscono l’incertezza del loro futuro”.